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Robinia ed EUDR: tracciabilità dalla particella al camion

Aggiornato l'8 ottobre 2026.

Il regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR) si applica al legno dal 30 dicembre 2026. Impone di dimostrare che il legno immesso sul mercato dell'Unione è legale, non proviene da terreni disboscati, e di indicarne l'origine esatta. Per la nostra robinia (acacia) queste prove esistono già: ecco cosa facciamo e cosa vi forniamo.

Perché con noi è semplice

  • Legno della Romania, paese dell'Unione classificato «a basso rischio» dalla Commissione europea.
  • Produttori, non commercianti: utilizziamo il bosco, lavoriamo e spediamo noi stessi il legno, dal nostro stabilimento in Romania.
  • Tracciabilità obbligatoria in Romania: ogni trasporto di legno è dichiarato in SUMAL, il sistema nazionale di tracciabilità, con un codice univoco. Vale anche per il legno che acquistiamo da altre imprese forestali.
  • Coordinate GPS delle particelle forestali di origine disponibili.
  • Dichiarazione di dovuta diligenza: siamo noi a presentarla, in quanto primo operatore che immette il legno sul mercato dell'Unione.

Cosa ricevete con ogni camion

  • il documento di accompagnamento della merce (aviz) e l'avviso SUMAL;
  • il codice e-Transport (UIT);
  • la lettera di vettura CMR;
  • la scheda tecnica dei prodotti consegnati;
  • la fattura.

Non appena l'EUDR sarà in vigore, il numero di riferimento della nostra dichiarazione di dovuta diligenza comparirà sulla fattura e sul documento di consegna. È questo il numero da conservare se rivendete o trasformate il legno.

Su richiesta

  • il verbale di martellata (APV) e le coordinate GPS delle particelle;
  • il verbale di trasformazione;
  • il bilancio di carbonio e il certificato di conformità;
  • il certificato FSC® (catena di custodia, licenza C153588); consegna in FSC® 100% su richiesta;
  • per i paesi che li richiedono: pallet ISPM 15 (NIMP 15) e certificato di fumigazione.

Il percorso del legno

  1. Particella forestale: alberi martellati e cubati (verbale di martellata), coordinate GPS.
  2. Abbattimento da parte delle nostre squadre o di un'impresa forestale autorizzata.
  3. Trasporto dichiarato in SUMAL, con un codice univoco, fino allo stabilimento.
  4. Il nostro stabilimento in Romania: scortecciatura, segagione, appuntitura; ogni lotto è seguito nel nostro sistema gestionale.
  5. Camion: documenti sopra elencati, codice e-Transport, CMR.
  6. Da voi.

E l'FSC®?

La certificazione FSC® non sostituisce l'EUDR: la completa. Vedi la nostra certificazione FSC®. Per capire nel dettaglio SUMAL e l'EUDR: tracciabilità del legno rumeno: SUMAL, APV ed EUDR.

Domande frequenti

La robinia rientra nell'EUDR?

Sì. Il legno e i prodotti in legno, tra cui pali, paletti, tavole e legna da ardere, rientrano nel regolamento (UE) 2023/1115.

Da quando?

Per il legno, dal 30 dicembre 2026, per tutte le imprese, comprese le micro e piccole imprese. Il rinvio al 30 giugno 2027 non riguarda il legno (regolamento (UE) 2025/2650).

Devo presentare io una dichiarazione?

La dichiarazione la presentiamo noi, in quanto primo operatore. Secondo il regolamento modificato, se rivendete o trasformate il legno non dovete presentarne una nuova per lo stesso legno. Il primo acquirente nell'Unione riprende il nostro numero di riferimento; i successivi conservano i dati del proprio fornitore. Queste informazioni vanno conservate per 5 anni. Verificate il vostro caso con il vostro consulente: questa non è una consulenza legale.

E se il mio cliente mi chiede la geolocalizzazione?

Possiamo fornirvi le coordinate GPS delle particelle forestali di origine del vostro lotto.

E il legno che acquistate da altre imprese forestali?

Segue la stessa tracciabilità: in Romania ogni trasporto di legno è dichiarato in SUMAL.

Il certificato FSC® è sufficiente?

No. Completa l'EUDR ma non la sostituisce. Forniamo entrambi.

Una domanda su un documento? Contattateci: risposta entro 24 ore.